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Imprenditore accusa commercialista di aver falsificato un documento e viene condannato, svolta in Cassazione
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Imprenditore accusa commercialista di aver falsificato un documento e viene condannato, svolta in Cassazione
Redazione·2 min di lettura
“I giudici della Suprema Corte ribaltano i verdetti di primo e secondo grado”
I giudici della Suprema Corte ribaltano i verdetti di primo e secondo grado
La sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da G.S., 45enne di Marcianise, imprenditore edile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.
I giudici d’appello hanno validato la pronuncia del giudice monocratico Antonio Riccio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha ritenuto responsabile l’imprenditore del reato di calunnia condannandolo a 2 anni di reclusione, pena sospesa. L’imputato avrebbe incolpato il suo commercialista di truffa e di falso in scrittura privata affermando che il professionista aveva fatto uso di una atto attestante un debito di cui disconosceva la firma e tentato così di ottenere 7.825 euro per competenze professionali già corrisposte dalla società di cui era il gestore. La vicenda nasce quando i fratelli dell’imputato si recano dal commercialista e gli fanno presente di voler chiudere la società il cui rappresentante legale era formalmente un’altra persona. Il professionista fa presente che egli vantava un debito nei confronti della società di poco più di 6mila euro. Viene richiesto al commercialista di preparare i Cud per i dipendenti e la cifra per la prestazione lievita a poco più di 7mila euro. Vengono consegnati tre assegni post datati di 1500 euro rifiutati dal commercialista perchè eccessivamente dilatori e di importo insufficiente. Viene sottoscritto un atto in cui si ‘certifica’ il debito tra professionista e cliente. Dopo la sottoscrizione dell’ottemperanza del debito nessuna traccia tanto che il commercialista si avvale del meccanismo del recupero del credito dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo a cui l’imputato si era opposto contestando la veridicità della firma apposta e presentando una dichiarazione a nome della società dove il legale rappresentante sosteneva di aver pagato quanto dovuto. Da lì la querela per calunnia contro l’imputato.
Nel ricorso in Cassazione, a firma del legale Andrea Piccolo, sono stati proposti nuovi elementi che hanno evidenziato l’estraneità dei fatti contestati tanto da annullare la sentenza impugnatasenza rinvio perchè il fatto non sussiste.


